VISTO il testo unico delle leggi sull’istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.
1592;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO l’articolo 117, commi 113 e 114, della legge 15
maggio 1997, n. 127 e le successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed
in particolare l’articolo 16, recante modifiche alla
disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle
scuole di specializzazione per le professioni legali;
VISTO il decreto del ministro dell’U.R.S.T. di
concerto con il Ministro della giustizia 21 dicembre 1999, n.
537, concernente il regolamento recante norme per l’istituzione
e l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le
professioni legali;
VISTO l’art. 2 del decreto legge 10 giugno 2002,
n. 107;
VISTO il decreto del Ministro dell’U.R.S.T di concerto
con il Ministro della giustizia, con il quale, ai sensi dell’articolo
3, comma 1, del decreto n. 537 del 1999, è definito il numero
complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle
predette scuole di specializzazione nell’anno accademico
2002-2003;
CONSIDERATA la necessità di provvedere, ai sensi dell’articolo
4 del decreto n. 537 del 1999, all’indizione del concorso
nazionale per titoli ed esame per l’accesso alle scuole nell’anno
accademico 2002-2003 per il numero complessivo di 4980 posti;
RITENUTA l’opportunità di incrementare il numero dei
posti disponibili assegnati nell’anno accademico 2001-2002
alle università per le quali si sono riscontrate carenze di
posti rispetto al numero dei candidati presentatisi alle prove
d’ammissione;
D E C R E T A :
Art. 1 Indizione del
concorso
1. Per l’anno accademico 2002-2003 è
indetto un concorso pubblico per titoli ed esame per l’ammissione
alle scuole di specializzazione per le professioni legali ai
sensi dell’articolo 4 del regolamento adottato con decreto
21 dicembre 1999, n. 537.
2. Il numero complessivo dei
laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole,
determinato con decreto 6 giugno 2001 ai sensi dell’articolo
3, comma 1, del decreto n. 537 del 1999, è pari a 4.980
unità.
3. Il concorso si svolgerà il giorno 12
novembre 2002 su tutto il territorio nazionale presso le
università sedi di facoltà di giurisprudenza indicate nel
prospetto allegato 1, che costituisce parte integrante del
presente decreto. I posti disponibili presso ciascuna scuola
sono indicati nel predetto allegato.
4. Con successivo
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca sarà rideterminato il numero dei posti
assegnati al fine di compensare le eventuali carenze di
posti disponibili nelle singole sedi che risultino a seguito
dell’espletamento della prova di ammissione, con quelli in
esubero presso altri atenei.
Art. 2 Presentazione della
domanda
1. Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno
conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza in data
anteriore al 12 novembre 2002. La domanda di partecipazione al
concorso dovrà essere presentata alla segreteria della
facoltà di giurisprudenza di uno degli atenei di cui all’allegato
1 entro il 18 ottobre 2002. Può essere presentata domanda di
partecipazione con riserva ove il candidato non sia in
possesso del titolo accademico prescritto nel predetto
termine, ma lo consegua comunque in data anteriore alla prova
d’esame. Alla domanda di partecipazione i candidati allegano
la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della
tassa a tal fine stabilita dalla competente università.
2. Per
l’ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza
straniera si applicano le norme vigenti in materia.
3. E’
in facoltà dell’ateneo disporre l’esclusione dei
candidati dal concorso in qualsiasi fase del procedimento
concorsuale con motivato provvedimento del direttore
amministrativo.
Art. 3 Prova d’esame
1. la prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta
quesiti a risposta multipla, di contenuto identico sul
territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto
penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e
procedura penale. I quesiti sono segreti e ne è vietata la
divulgazione. E’ altresì vietata l’introduzione nell’aula
di telefoni portatili e di altri strumenti di riproduzione e
comunicazione di testi sotto qualsiasi forma.
2. Il
tempo massimo a disposizione dei candidati per l’espletamento
della prova è di novanta minuti.
3. Durante la prova
non è ammessa la consultazione di testi e di codici
commentati e annotati con la giurisprudenza.
Art. 4 Commissione
giudicatrice
1. Con decreto rettorale è costituita presso ciascuno
degli atenei di cui all’allegato 1 una commissione
giudicatrice del concorso, composta da due professori
universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un
avvocato e da un notaio e presieduta dal componente avente
maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di anzianità
di ruolo, dal più anziano di età. La commissione è
incaricata di assicurare la regolarità dell’espletamento
delle prove di esame ivi compresa la consegna e il ritiro
degli elaborati, nonché la verbalizzazione. La commissione
provvede inoltre alla formulazione della graduatoria dei
candidati ai sensi dell’articolo 5. Con lo stesso decreto è
nominato un apposito comitato di vigilanza ed il responsabile
del procedimento.
2. Il giorno dello svolgimento delle
prove, alle ore 10, la commissione giudicatrice
costituita presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università
“La Sapienza” di Roma invita uno dei candidati presenti ad
estrarre a sorte una delle tre buste contenenti gli elaborati
ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto n. 537 del
1999. A tal fine la commissione controlla preliminarmente l’integrità
dei plichi contenenti i tre elaborati.
3. Il numero
dell’elaborato sorteggiato è comunicato per via telematica
ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo al fine
dell’immediato espletamento della prova di esame. La
consegna degli elaborati è effettuata contestualmente a tutti
i candidati presenti nella sede di esame. Il tempo a
disposizione decorre dal momento in cui la commissione
autorizza l’apertura dei questionari. E’ in ogni caso
disposta l’esclusione dalla prova del candidato che abbia
aperto il plico contenente il questionario prima dell’autorizzazione
della commissione.
4. Per i fini di cui ai precedenti
commi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9 del
decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica 11 maggio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2001. I responsabili
del procedimento di ciascuna sede, o loro delegati,
provvedono a ritirare gli elaborati presso il consorzio
interuniversitario CINECA il giorno 8 novembre 2002. L’esito
della correzione degli elaborati è comunicato dal CINECA
stesso ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai
fini della valutazione di cui all’art. 5 da parte della
commissione giudicatrice.
Art. 5 Valutazione della
prova e dei titoli
1. Ai fini della formulazione della
graduatoria in relazione ai posti disponibili, la commissione
giudicatrice di cui all’articolo 4 ha a disposizione per
ciascun candidato 60 punti, dei quali cinquanta per la
valutazione della prova d’esame, cinque per la valutazione
del curriculum e cinque per il voto di laurea.
2. La
valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene
secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all’articolo
4, comma 3, del decreto n. 537 del 1999, risultanti nell’allegato
2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.