Decreto Ministeriale 25 giugno 2002 
Concorso pubblico per titoli ed esame per l'ammissioni alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico 2002-2003

VISTO il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO l’articolo 117, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e le successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare l’articolo 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali;
VISTO  il decreto del ministro dell’U.R.S.T. di concerto con il Ministro della giustizia 21 dicembre 1999, n. 537, concernente il regolamento recante norme per l’istituzione e l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
VISTO l’art. 2 del  decreto legge 10 giugno 2002, n. 107;
VISTO  il decreto del Ministro dell’U.R.S.T di concerto con il Ministro della giustizia, con il quale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto n. 537 del 1999, è definito il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle predette scuole di specializzazione nell’anno accademico 2002-2003;
CONSIDERATA la necessità di provvedere, ai sensi dell’articolo 4 del decreto n. 537 del 1999, all’indizione del concorso nazionale per titoli ed esame per l’accesso alle scuole nell’anno accademico 2002-2003 per il numero complessivo di 4980 posti;
RITENUTA  l’opportunità di incrementare il numero dei posti disponibili assegnati nell’anno accademico 2001-2002 alle università per le quali si sono riscontrate carenze di posti rispetto al numero dei candidati presentatisi alle prove d’ammissione;

D E C  R E T A :
Art. 1 Indizione del concorso
1. Per l’anno accademico 2002-2003 è indetto un concorso pubblico per titoli ed esame per l’ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali ai sensi dell’articolo 4 del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.
2. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole, determinato con decreto 6 giugno 2001 ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto n. 537 del 1999, è pari a 4.980 unità.
3. Il concorso si svolgerà il giorno 12 novembre 2002 su tutto il territorio nazionale presso le università sedi di facoltà di giurisprudenza indicate nel prospetto allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. I posti disponibili presso ciascuna scuola sono indicati nel predetto allegato.
4. Con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sarà rideterminato il numero dei posti assegnati  al fine di compensare le eventuali carenze di posti disponibili nelle singole sedi che risultino a seguito dell’espletamento della prova di ammissione, con quelli in esubero presso altri atenei.

Art. 2 Presentazione della domanda
1. Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza in data anteriore al 12 novembre 2002. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata alla segreteria della facoltà di giurisprudenza di uno degli atenei di cui all’allegato 1 entro il 18 ottobre 2002. Può essere presentata domanda di partecipazione con riserva ove il candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma lo consegua comunque in data anteriore alla prova d’esame. Alla domanda di partecipazione i candidati allegano la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della tassa a tal fine stabilita dalla competente università.
2. Per l’ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in materia.
3. E’ in facoltà dell’ateneo disporre l’esclusione dei candidati dal concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale con motivato provvedimento del direttore amministrativo.

Art. 3 Prova d’esame
1. la prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione. E’ altresì vietata l’introduzione nell’aula di telefoni portatili e di altri strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi forma.
2. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l’espletamento della prova è di novanta minuti.
3. Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e di codici commentati e annotati con la giurisprudenza.

Art. 4 Commissione giudicatrice
1. Con decreto rettorale è costituita presso ciascuno degli atenei di cui all’allegato 1 una commissione giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta dal componente avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età.  La commissione è incaricata di assicurare la regolarità dell’espletamento delle prove di esame ivi compresa la consegna e il ritiro degli elaborati, nonché la verbalizzazione. La commissione provvede inoltre alla formulazione della graduatoria dei candidati ai sensi dell’articolo 5. Con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza ed il responsabile del procedimento.
2. Il giorno dello svolgimento delle prove, alle ore 10,  la commissione giudicatrice costituita presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma invita uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti gli elaborati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto n. 537 del 1999. A tal fine la commissione controlla preliminarmente l’integrità dei plichi contenenti i tre elaborati.
3. Il numero dell’elaborato sorteggiato è comunicato per via telematica ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo al fine dell’immediato espletamento della prova di esame. La consegna degli elaborati è effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede di esame. Il tempo a disposizione decorre dal momento in cui la commissione autorizza l’apertura dei questionari. E’ in ogni caso disposta l’esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell’autorizzazione della commissione.
4. Per i fini di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2001. I responsabili del procedimento di ciascuna sede, o  loro delegati, provvedono a ritirare gli elaborati presso il consorzio interuniversitario CINECA il giorno 8 novembre 2002. L’esito della correzione degli elaborati è comunicato dal CINECA stesso ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini della valutazione di cui all’art. 5 da parte della commissione giudicatrice.

Art. 5 Valutazione della prova e dei titoli
1. Ai fini della formulazione della graduatoria in relazione ai posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui all’articolo 4 ha a disposizione per ciascun candidato 60 punti, dei quali cinquanta per la valutazione della prova d’esame, cinque per la valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea.
2. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto n. 537 del 1999, risultanti nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 June 2002

Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

Il Ministro della Giustizia